Art. 4.
(Attività e competenze).

      1. Le attività svolte dall'autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell'intervento di emergenza, secondo i piani e le direttive della centrale operativa 118 di

 

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riferimento o dell'autorità dalla quale l'intervento è coordinato.
      2. L'autista soccorritore svolge le attività di cui al comma 1 in collegamento funzionale ed in collaborazione con gli altri operatori professionalmente preposti all'intervento di soccorso.
      3. Le attività di cui al comma 1 sono indicate negli allegati A e B annessi alla presente legge.